Orbene, anche tenuto conto del fatto che il dibattito sul merito della causa non ha coinvolto questi altri marchi i cui diritti sono rivendicati da IS 1, non v’è motivo per non confermare quanto esposto nella sentenza cautelare 2 luglio 2002 sub 8 e 9, ricordando come quella decisione abbia escluso dal divieto imposto alla parte convenuta tutti i marchi in esame all’infuori del marchio __________ (nella grafia “Cinemascope”). In particolare, si era considerato -e si ritiene corretto osservare anche in questa sede- che il solo disegno di una sagoma di l___ in rappresentazioni grafiche di foggia e stile diverso (come indicato nel plico doc. 8 dell’inc.