E’ ciò che letteralmente aveva affermato nella petizione (pag. 6), non invece in replica. Questo generico richiamo non è stato contestato dalla parte convenuta, se non con un riferimento altrettanto generico e in relazione a una questione del tutto marginale (risposta, pag. 10). Se ne deve concludere, al di là di ogni considerazione sul merito, che la problematica –oltre l’invocazione formale della norma- è rimasta estranea alla vertenza, già per non avere l’attrice in alcun modo sostanziato la sua tesi, in urto con i propri incombenti processuali (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 78, N. 120 e 121; CCC 12 luglio 2002 in re P. e P./ C., pag. 5).