tra il 1989 e il 2000, ossia in parte anche prima della registrazione del marchio svizzero di __________., direttamente a commercianti svizzeri, per forniture di articoli sportivi, verosimilmente muniti del marchio __________ (doc. V). Sennonché, lo scopo della norma in esame è quello di proteggere l’inesperienza di chi, omettendone la registrazione come marchio, fa uso nella sua attività di un segno distintivo, di fronte ai diritti di una parte che –in un tempo successivo- procede alla regolare registrazione di un marchio simile per il medesimo territorio (David, op. cit., art. 14, N. 1). Il preuso di un segno non può tuttavia essere contrapposto alla forza di un marchio registrato: