di Basilea alla LPM, 1999, art. 31, N. 5). Ne consegue, nel solco di questa considerazione, che –non essendo stati proposti in causa altri elementi di giudizio oltre il richiamo all’art. 14 LPM (di cui si dirà nel seguito)- la questione della similitudine dei due marchi appare risolta anche in questa sede giudiziaria, ancorché in senso contrario a quello della decisione cautelare; non vi sono peraltro motivi per scardinare il giudizio dell’IPI, almeno alla luce dei criteri ivi adottati (cfr. il precedente cons. 4) che conclude –come accennato sopra e data l’identità dei prodotti cui sono riferiti i marchi contrapposti- per l’applicazione degli art. 3 cpv. 1 lett. c, 6 e 33 LPM.