, e il marchio misto -figurativo e verbale- (no. 496056), di guisa che parte convenuta non possa appellarsi alla priorità del primo sul secondo (art. 6 LPM). Inoltre, afferma di aver utilizzato il marchio sul mercato svizzero ben prima della registrazione, segnatamente fin dal 1989, dovendosi pertanto applicare alla fattispecie l’art. 14 LPM. Nella sostanza, mantiene tutte le domande di petizione di cui si dirà nel seguito.