preso atto dello svolgimento di un unico dibattimento finale in relazione alle cause congiunte (verbale 24 marzo 2004); lette le osservazioni conclusive delle parti, rispettivamente 16 marzo 2004 dell’attrice e 24 marzo 2004 della convenuta; decaduta la possibilità di una transazione extragiudiziale della vertenza con la comunicazione telefonica 19 maggio 2004 del patrocinatore della convenuta, RA 2; esaminati gli atti e i documenti dell’incarto; considera in fatto e in diritto: 1. La menzionata decisione provvisionale 2 luglio 2002 (inc. 10.2002.09)