{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-24_2005-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86088&nX40_KEY=4921995&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "df819193eda1e4c78619e40b78ea182c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:52:06", "Checksum": "3e38d5ed155657e5bc158578cf8baf4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.24\nRegesto:\nprotezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso\n\n\n10. Per quanto attiene alla pretesa lesione di marchi, l’attrice ha esteso le proprie domande anche ai seguenti: “L.” e figura l__________ o qualsiasi altro marchio contenente la parola “__________” e/o la figura l____. Orbene, anche tenuto conto del fatto che il dibattito sul merito della causa non ha coinvolto questi altri marchi i cui diritti sono rivendicati da IS 1, non v’è motivo per non confermare quanto esposto nella sentenza cautelare 2 luglio 2002 sub 8 e 9, ricordando come quella decisione abbia escluso dal divieto imposto alla parte convenuta tutti i marchi in esame all’infuori del marchio __________ (nella grafia “Cinemascope”). In particolare, si era considerato -e si ritiene corretto osservare anche in questa sede- che il solo disegno di una sagoma di l___ in rappresentazioni grafiche di foggia e stile diverso (come indicato nel plico doc. 8 dell’inc. 10.2002.13) non rivela sufficiente carattere distintivo e non solo nel campo specifico dell’abbigliamento, ma in generale: infatti, l’abuso di un segno ne riduce automaticamente la forza distintiva agli occhi del consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39 – 41). Per questo motivo la figura in questione può venir considerata alla stregua di un segno di dominio pubblico, ciò che configura un motivo assoluto d’esclusione dalla protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM). Inoltre, se un segno è usato come aggiunta a un marchio –com’è per lo più il caso in concreto- è vero che esso può determinarne l’impressione d’assieme a seconda tuttavia dell’apporto al carattere distintivo del medesimo (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11): ma tale qualità viene a mancare –come nei marchi in esame- se il segno aggiuntivo in sé e per sé non presenta tale caratteristica.\nAnche per quanto riguarda il marchio L. –con l’aggiunta grafica già descritta- appare corretto riprendere almeno in parte quanto esposto nella sentenza cautelare: in particolare che l’attrice non ne ha rimproverato l’uso alla parte convenuta e che la piccola L. posta sotto la figura del l____ (cfr. doc. F dell’inc. 10.2002.09) rappresenta un elemento grafico certamente di scarso rilievo, tanto più a fronte di quanto già detto a proposito della figura felina.\nConcludendo, non v’è motivo, nemmeno in questa sede, per ritenere un’eventuale lesione ad opera di parte convenuta di questi ulteriori segni, fatti registrare dall’attrice.\n11. Con la petizione, l’attrice chiede che venga fatto divieto a parte convenuta (con la comminatoria dell’art. 292 CP) di mettere in commercio capi d’abbigliamento e articoli sportivi recanti i marchi da lei rivendicati. La domanda, considerata per quanto fin qui esposto limitatamente al marchio __________, dev’essere respinta. E ciò per due motivi: anzitutto a causa dell’assenza del diritto proprio dell’attrice al marchio controverso in relazione all’applicazione dell’art. 13 LPM (cfr. i precedenti considerandi 7 e 8); in secondo luogo, poiché un divieto come quello qui postulato dovrebbe essere giustificato dalla situazione di fatto al momento della sentenza, dal momento che il giudice deve operare una valutazione prospettata nel futuro (Willi, op. cit., art. 55 LPM, N. 18 e 20). Ciò che in concreto non sarebbe dato, in particolare a dipendenza dei mutamenti intervenuti fra le parti, rispettivamente tra l’attrice e gli altri partners contrattuali della vicenda (in particolare __________), segnatamente dal momento dell’introduzione della causa a quello del giudizio. Infatti, se ora le vendite di parte convenuta fossero lesive di diritti dell’attrice, le ragioni di quest’ultima si fonderebbero su una fattispecie diversa da quella esposta con gli allegati introduttivi della causa presente. E’ ciò che d’altra parte l’attrice ammette esplicitamente (cfr. Conclusioni ad 12), collocandosi però in tal modo al di fuori della “litis contestatio”, definita una volta per tutte nell’ambito dello scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 78, m. 22).\n12. In secondo luogo, l’attrice vuole che alla controparte sia fatto obbligo di indicare la provenienza dei capi d’abbigliamento recanti i marchi contestati. Respingendo la domanda di divieto di commercializzazione, non v’è motivo di disamina di questa ulteriore richiesta; l’origine dei capi messi in vendita a suo tempo dalla parte convenuta è tuttavia (ve ne fosse un interesse) almeno in parte pacifica (cfr. Conclusioni dell’attrice, sub 13.3).\n13. Assente qualsiasi lesione di marchio ad opera della parte convenuta, non v’è nemmeno motivo per affrontare la problematica di un eventuale risarcimento, rispettivamente della pubblicazione della presente decisione (petita 1.3 e 1.4).\nMotivi per i quali,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA\npronuncia:\n1.La petizione 5 settembre 2002 di IS 1 nei confronti di CV 1 è respinta.\n2. Le spese fr. 100.-\ne la tassa di giustizia fr. 2'500.-\ntotale fr. 2'600.-\nanticipati dall’attrice in misura di fr. 1'000.-, sono posti a suo carico.\nEssa verserà inoltre a parte convenuta la somma di fr. 5'000.-\na titolo di indennità ripetibili.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n- ; - RA 2, Lugano (2 espl.), per sé e per - avv. __________, Zurigo. |\n|\nterzi implicati |\nTE 1\n|\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}