{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-24_2005-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86088&nX40_KEY=4921995&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "df819193eda1e4c78619e40b78ea182c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:52:06", "Checksum": "3e38d5ed155657e5bc158578cf8baf4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.24\nRegesto:\nprotezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso\n\n\nNe consegue, nel solco di questa considerazione, che –non essendo stati proposti in causa altri elementi di giudizio oltre il richiamo all’art. 14 LPM (di cui si dirà nel seguito)- la questione della similitudine dei due marchi appare risolta anche in questa sede giudiziaria, ancorché in senso contrario a quello della decisione cautelare; non vi sono peraltro motivi per scardinare il giudizio dell’IPI, almeno alla luce dei criteri ivi adottati (cfr. il precedente cons. 4) che conclude –come accennato sopra e data l’identità dei prodotti cui sono riferiti i marchi contrapposti- per l’applicazione degli art. 3 cpv. 1 lett. c, 6 e 33 LPM. D’altra parte, l’impressione generale (Erinnerungsbild) che l’attrice attribuisce al proprio segno è un elemento per giudicarne la forza distintiva che tuttavia è stata ritenuta per nulla rilevante dall’autorità amministrativa. Infine, il sillogismo di IS 1 secondo cui, essendo la stessa divenuta in corso di causa licenziataria anche del marchio verbale “______” (già di __________ __________ dovrebbe indurre a considerare superata la questione della similitudine dei due segni, non può essere seguita. Infatti, la petizione è improntata sulla lesione del marchio composto (con grafia Cinemascope) e non del marchio verbale sul quale –semmai- è stata costituita la difesa di parte convenuta. Comunque, al momento in cui l’attrice ha denunciato l’attività commerciale di controparte, asseritamente lesiva del proprio marchio, la vantata licenza in suo favore non esisteva sicuramente ancora.\n8.L’attrice –come già ricordato- sembra fondare (almeno subordinatamente) il suo miglior diritto sull’art. 14 LPM in base al quale il titolare di un marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito (cfr. comunque replica, pag. 6), con riferimento alle fatture emesse da __________ __________. tra il 1989 e il 2000, ossia in parte anche prima della registrazione del marchio svizzero di __________., direttamente a commercianti svizzeri, per forniture di articoli sportivi, verosimilmente muniti del marchio __________ (doc. V). Sennonché, lo scopo della norma in esame è quello di proteggere l’inesperienza di chi, omettendone la registrazione come marchio, fa uso nella sua attività di un segno distintivo, di fronte ai diritti di una parte che –in un tempo successivo- procede alla regolare registrazione di un marchio simile per il medesimo territorio (David, op. cit., art. 14, N. 1). Il preuso di un segno non può tuttavia essere contrapposto alla forza di un marchio registrato: infatti, la norma permette soltanto la continuazione dell’uso nel senso di un diritto “passivo”; non conferisce invece al terzo nessuna protezione di diritto (Rechtsschutz), ossia nessun diritto di procedere contro il titolare del marchio successivamente registrato (David, op. cit., ibidem, N. 4). Con riferimento al caso concreto, è vero che l’attrice non avrebbe potuto contrapporre il preteso preuso nella procedura di opposizione (Willi, op. cit., art. 31 LPM, N. 16; sic ! 1999, 418), ma è malvenuta a prevalersene anche in questa sede, tenuto conto del suo ruolo nella causa civile e della sua richiesta di vietare alla controparte l’uso del marchio. Non torna conto pertanto di verificare se gli atti istruttori invocati sorreggano il vantato uso da parte dell’attrice nel senso dell’art. 14 LPM.\n9.L’attrice si prevale anche delle norme contro la concorrenza sleale, segnatamente dell’art. 3 lett. d LCSl, affermando nelle conclusioni che l’agire della parte convenuta è atto a creare confusione con i prodotti commercializzati dalla parte attrice. E’ ciò che letteralmente aveva affermato nella petizione (pag. 6), non invece in replica. Questo generico richiamo non è stato contestato dalla parte convenuta, se non con un riferimento altrettanto generico e in relazione a una questione del tutto marginale (risposta, pag. 10). Se ne deve concludere, al di là di ogni considerazione sul merito, che la problematica –oltre l’invocazione formale della norma- è rimasta estranea alla vertenza, già per non avere l’attrice in alcun modo sostanziato la sua tesi, in urto con i propri incombenti processuali (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 78, N. 120 e 121; CCC 12 luglio 2002 in re P. e P./ C., pag. 5). In concreto, l’enunciazione pura e semplice del rischio di confusione fra prodotti –peraltro in consonanza quasi letterale con l’ipotesi della norma- non rappresenta motivazione sufficiente di una domanda di giudizio indipendente, dal momento che una stessa fattispecie –come quella in esame- può sì essere valutata nell’ottica di normative diverse, ma a condizione che chi sopporta l’onere della prova esponga i diversi presupposti sostanziali di ognuna di esse. D’altra parte, il disinteresse dell’attrice per una soluzione della vertenza fondata sulla LCSl appare confermato dal fatto che essa ha omesso di richiamare le norme della stessa legge che ne configurano la protezione di diritto civile (art. 9 e segg. LCSl)."}