{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-24_2005-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86088&nX40_KEY=4921995&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "df819193eda1e4c78619e40b78ea182c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:52:06", "Checksum": "3e38d5ed155657e5bc158578cf8baf4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.24\nRegesto:\nprotezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso\n\n\n3. Affermando che la ditta inglese __________ (UK) Ltd. aveva acquistato i marchi __________ nel 1997, nei propri allegati introduttivi parte convenuta ricorda come la società tedesca __________ sia stata dapprima licenziataria di __________ __________ Ltd. con la quale avrebbe poi interrotto il rapporto contrattuale in seguito a una procedura giudiziaria estera, vinta –almeno in prima istanza- da __________. La ditta tedesca avrebbe pertanto venduto anche nel nostro Paese merce con il marchio controverso, dapprima in virtù del contratto con __________. e, in un secondo tempo, ossia da novembre 2000, come licenziataria di __________. Rilevata l’anteriorità del deposito del marchio di quest’ultima, sostiene la non validità del marchio usato dall’attrice che pertanto non può essere violato. Si oppone inoltre puntualmente alle domande dell’attrice con argomenti che, se del caso, verranno considerati nel seguito.\n4.Al di fuori della presente vertenza, il 17 maggio 2002, __________ (__________. si è opposta ai sensi dell’art. 31 LPM alla registrazione del marchio __________. La decisione dell’IPI –di data 9 aprile 2003- ha giudicato simili i marchi in esame, deducendone l’esistenza di un rischio di confusione: ha pertanto revocato la registrazione del marchio svizzero no. 496 056 a dipendenza della priorità del marchio verbale dell’opponente. In sostanza, è stato considerato che nel marchio combinato in esame (verbale e figurato) l’elemento grafico non appare dominante sulla componente verbale, considerata altresì l’irrilevanza sia dell’aggiunta __________ al nome principale “__________”, sia della grafia (Cinemascope), definita nicht ausnehmend originell (cons. V/4). A titolo abbondanziale può essere ancora osservato che, con decisione 22 aprile 2004 (quindi successiva all’istruttoria di questa causa), la Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale ha confermato la descritta decisione dell’IPI.\n5.Inoltre, le parti (parte convenuta nell’allegato di conclusioni e anche in atti precedenti; parte attrice, nelle proprie conclusioni sub 1 e nell’ambito dell’arringa finale) danno atto delle seguenti modifiche intervenute nei loro rapporti, segnatamente quanto al diritto ai marchi. In data 11 giugno 2002 entrambi i marchi sono stati ceduti da __________., rispettivamente da __________. alla società inglese __________ Ltd. che li ha poi concessi in licenza alla __________ Ltd. Questa società ha infine concesso una sublicenza globale –concernente diversi Paesi europei- alla qui attrice IS 1 con contratto 21 novembre 2002 (doc. S). D’altra parte, quest’ultima ha autorizzato __________, nell’ambito di un’ulteriore sublicenza che in sé non interessa la Svizzera, a effettuare consegne di prodotti recanti in particolare il marchio controverso comunque anche nel territorio della Confederazione, ancorché limitatamente agli ordini ricevuti prima del 17 giugno 2003 (doc. 20). Parte convenuta, nella propria memoria conclusiva, afferma pertanto che tutti i marchi “__________” si trovano presso il medesimo detentore del diritto, così che verrebbe a mancare l’attualità dell’interesse giuridico che costituisce un presupposto per un giudizio di proibizione (punto 1.1. in fine). Inoltre, sostiene che nemmeno precedentemente a questa nuova situazione di fatto e di diritto non è mai esistita una violazione del marchio rivendicato dall’attrice poiché la merce da lei venduta le era stata fornita da __________, allora regolare licenziataria di __________., ditta straniera che deteneva un marchio prioritario rispetto all’attrice. Infine, parte convenuta rileva che l’attrice ha concluso con __________ __________ il contratto di licenza di cui già s’è detto, permettendole di accedere al mercato svizzero relativamente alle consegne di ordinazioni ricevute prima del luglio 2003, ciò che concernerebbe quelle vendite al dettaglio su cui è nata la presente vertenza.\n6.L’attrice, nelle conclusioni, ribadisce la propria tesi sulla mancanza di similitudine fra il marchio verbale, già di __________ __________. (no. 458834), e il marchio misto -figurativo e verbale- (no. 496056), di guisa che parte convenuta non possa appellarsi alla priorità del primo sul secondo (art. 6 LPM). Inoltre, afferma di aver utilizzato il marchio sul mercato svizzero ben prima della registrazione, segnatamente fin dal 1989, dovendosi pertanto applicare alla fattispecie l’art. 14 LPM. Nella sostanza, mantiene tutte le domande di petizione di cui si dirà nel seguito.\n7. Con riferimento a quanto già esposto sub 4, va ricordato che le decisioni –di natura amministrativa- prese nell’ambito della procedura di opposizione, non hanno forza di cosa giudicata in una controversia giudiziaria parallela, ossia avente per oggetto lo stesso marchio, e ciò a dipendenza della cognizione limitata di quelle autorità (Willi, Komm. zum MSchG, 2002, art. 33 LPM, N. 7). In altre parole, nella procedura di opposizione è determinante solo una parte degli elementi che possono invece venir considerati nel procedimento civile (David, Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 31, N. 5)."}