{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-24_2005-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86088&nX40_KEY=4921995&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "df819193eda1e4c78619e40b78ea182c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:52:06", "Checksum": "3e38d5ed155657e5bc158578cf8baf4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2005 10.2002.24\nRegesto:\nprotezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 5 settembre 2002 da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1\n|\nchiedente –così come alla modifica apportata dall’attrice in sede di conclusioni- diversi ordini e divieti a carico della società convenuta relativamente all’uso di determinati marchi rivendicati dall’attrice, la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 15'000.- a titolo di risarcimento danni, nonché l’autorizzazione a pubblicare il dispositivo della sentenza;\ndomande cui la convenuta si oppone;\nrichiamato il decreto superprovvisionale 7 maggio 2002 ottenuto dalle allora istanti IS 1 e __________ Ltd., __________, nei confronti di CV 1 con cui veniva ordinato il sequestro presso il negozio di quest’ultima __________”), sito in Piazza Grande a Locarno, di tutta la merce recante il marchio __________ e/o il marchio “L” e figura di l__________, nonché di tutta la documentazione connessa con l’uso degli stessi marchi (inc. 10.2002.09);\nrichiamata pure la sentenza provvisionale 2 luglio 2002 con cui, confermando le misure superprovvisionali, veniva fatto ordine alla convenuta –e per essa al presidente del Consiglio d’amministrazione- di cessare con effetto immediato la vendita in qualsiasi forma di prodotti recanti il marchio __________ (nella grafia cosiddetta “Cinemascope”);\ncongiunta per l’istruttoria questa causa con la causa parallela e analoga nel contenuto, proposta da IS 1 nei confronti di __________, Lugano (inc. 10.2002.25);\nsvolta l’istruttoria nella causa di merito, presentata dalla sola qui attrice come licenziataria esclusiva di __________ Ltd.;\nammesse con decreto 18 settembre 2003 le istanze (di restituzione in intero per addurre fatti nuovi e per produrre nuove prove, relativamente a entrambi gli incarti) 20 giugno 2003 dell’attrice, rispettivamente 12 giugno, 3 luglio e 31 luglio 2003 la convenuta, in seguito alle quali sono stati assunti all’incarto i documenti AA, BB, nonché 13, 14 e 15 (inc. 10.2002.24);\nammesse con decisione 5 dicembre 2003, rispettivamente 28 gennaio 2004, le istanze di restituzione in intero 9 ottobre e 24 dicembre 2003 della parte convenuta in esito alle quali sono stati ammessi a questo stesso incarto anche i documenti 20, 21 e 22, rispettivamente 26;\npreso atto dello svolgimento di un unico dibattimento finale in relazione alle cause congiunte (verbale 24 marzo 2004);\nlette le osservazioni conclusive delle parti, rispettivamente 16 marzo 2004 dell’attrice e 24 marzo 2004 della convenuta;\ndecaduta la possibilità di una transazione extragiudiziale della vertenza con la comunicazione telefonica 19 maggio 2004 del patrocinatore della convenuta, RA 2;\nesaminati gli atti e i documenti dell’incarto;\nconsidera\nin fatto e in diritto:\n1. La menzionata decisione provvisionale 2 luglio 2002 (inc. 10.2002.09), ha riconosciuto la verosimile validità del marchio __________ (nella grafia “Cinemascope”) e il diritto sul medesimo da parte delle istanti, ossia: __________ __________ Ltd. quale titolare di quel marchio svizzero (no. 496056) depositato in data 18 giugno 2001, anche per la classe merceologica 25 (abbigliamento), e IS 1 quale unica licenziataria per i prodotti e il marchio della liteconsorte. Allo stesso marchio, parte convenuta contrapponeva il marchio svizzero no. 458834, ossia il marchio solo verbale “__________”, depositato già il 6 febbraio 1998 dalla società inglese __________) Ltd. e anch’esso relativo alla classe di prodotti 25, di cui licenziataria era la ditta tedesca __________. Distributrice per la Svizzera dei prodotti contestati era la __________, fornitrice di parte convenuta.\nTra l’altro, in merito alla priorità di cui all’art. 6 LPM, il giudice delegato aveva concluso, con esplicito riferimento ai limiti che connotano un giudizio cautelare, per la mancanza di similitudine fra i due marchi, ritenendo determinante, rispetto al marchio verbale, la particolare presentazione grafica del marchio __________. Considerava in conclusione: E’ pertanto sostenibile che la grafia del marchio in questione –tenuto conto dello scopo riservatogli dalla legge di distinguere prodotti o servizi di un’azienda da quelli di un’altra- appaia di importanza determinante e addirittura prevalente sull’indicazione verbale (tanto più con l’aggiunta del nome “__________”), rivestendo innegabile carattere distintivo dei prodotti e non rappresentando una semplice presentazione decorativa del nome Lonsdale (cons. 5).\n2. La causa di merito è stata presentata dalla sola IS 1 nella sua veste di licenziataria esclusiva per la Svizzera del marchio contestato, come risulta dall’ addendum no. 1 di data 19 ottobre 2001 al contratto di licenza sul marchio 11 giugno 2001 (doc. I) e dalla dichiarazione 19 luglio 2001 di __________ Ltd. in base alla quale l’attrice è la sola ed esclusiva licenziataria del diritto al marchio __________ per il territorio svizzero (doc. H)."}