| | | | | | | | Incarto n. | | In nome | | || | | ||||| | composta dei giudici: | Cocchi, presidente | |||| | segretario: | Bettelini vicecancelliere | |||| sedente per giudicare sull'istanza 24 luglio 2002 presentata da | | __________ rappr. dall' avv. __________ | | | | contro | | | | __________ rappr. dalla Commissione tutoria regionale, Lugano | chiedente il riconoscimento in Svizzera, in applicazione della Convenzione di New York del 10 giugno 1948, del lodo arbitrale 20 novembre 2001, emanato a Bologna dal Collegio arbitrale composto dai signori avv.ti __________, __________ e __________, con il quale la parte convenuta è stata condannata a versare a quella istante l'importo di Lit. 329'599'806.- oltre interessi e spese, a restituire tutto il materiale fornitole dalla __________ Srl ed a cessare, con effetto immediato, l'utilizzo del marchio della società istante. Ritenuto che, con lettera 12 novembre 2002, il patrocinatore della parte istante - avendo preso atto che la convenuta, nel frattempo fallita, non detiene più alcun oggetto di pertinenza dell'istante - ha comunicato, di ritirare la domanda di exequatur. decreta 1. L'istanza 24 luglio 2002 di __________ Srl è stralciata dai ruoli. 2. Non si preleva tassa di giustizia mentre le spese in Fr. 50.- sono a carico dell'istante. 3. Intimazione a: -avv. __________ -Commissione tutoria regionale, Lugano -Ufficio fallimenti, Lugano Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario