Nella misura in cui a partire dal 21 novembre 1990 egli ha ratificato degli ordini impartiti da TE 2, subentrato ad AT 1, non gli si può rimproverare di aver agito in contrasto con le istruzioni ricevute, stante il particolare modo di procedere in essere (sopra, consid. 3.4) per il quale le istruzioni venivano impartite dall’organo di fatto -o da altri da questi designati, in concreto TE 2- e messe in atto dagli organi formali di AT 2 e da CO 1, i quali non operavano quindi in modo autonomo. Non potendosi ravvisare inadempienze da imputare all'CO 2, la petizione va per finire respinta anche nei suoi confronti.