La dichiarazione “Conferimento di procura” 28 febbraio 1997 e 21 novembre 1990, è “valida immediatamente e avrà valore fino a che non venga inoltrata alla Banca una revoca in forma scritta”, e precisa che “i procuratori possono esercitare tutti i diritti spettanti al mandante stesso; sono in particolare autorizzati a disporre sui conti o depositi figuranti sotto la designazione summenzionata, ossia a vendere, costituire in pegno o ritirare per conto del mandante a proprio favore, a favore di terzi, titoli e altri valori patrimoniali, come pure averi esistenti figuranti sotto la designazione del conto o deposito summenzionato” (doc. U, pag. 10 e 29).