in mancanza di prove in senso contrario, non è ravvisabile un'inadempienza imputabile ad CO 1. Peraltro, si volesse seguire AT 2 laddove rimprovera ad CO 1 di avere agito sulla base di ordini impartiti da persone non autorizzate e sapendo dell'incapacità di AT 1 causata dall'attacco di ictus cerebrale, giova ricordare che quest'ultimo dal marzo 1993 in poi era tornato ad occuparsi di quelli che erano i suoi affari e il suo patrimonio. Egli non ha però mai sollevato contestazioni in merito e, quantomeno per atti concludenti ha comunque ratificato sia la gestione del conto che le modalità adottate per farla.