6.1 con numerosi rinvii pubbl. in: NRCP 2007 pag. 228), in merito alle conseguenze giuridiche di clausole quali “posta da trattenere, rispettivamente fermo banca” si ritiene che, in assenza di reazione da parte del cliente, la banca è autorizzata a ritenere, in base alle norme che governano la buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), che il silenzio vale quale ratifica delle operazioni eseguite, e il cliente che sceglie questa opzione ne sopporta anche le conseguenze. Nondimeno, una situazione manifestamente contraria all'equità può essere sanzionata a titolo di abuso di diritto (art. 2 cpv.