Già si è detto (sopra, consid. 2.1) che AT 2 ha sottoscritto la “Dichiarazione riguardante la corrispondenza fermo banca” 21 novembre 1990 e 28 febbraio 1997 (doc. U, pag. 28) con la quale chiede “di non spedire per posta le comunicazioni della Banca a lui destinate (lettere, avvisi d'esecuzione, estratti conto e di deposito, ecc.) ma di collocarle in un dossier intestato al suo nome e di conservarle presso di essa”, riconosce “le comunicazioni collocate in questo dossier come validamente recapitate” e precisa che “ogni danno derivante da questa convenzione è assunto dal cliente, a meno che non sia imputabile alla Banca una colpa grave” (doc. U, pag. 9 e 19).