Dagli atti si evince che nel periodo da marzo 1993 in poi -fino alla sua interdizione definitiva- AT 1 è stato in grado di gestire i propri interessi e il proprio patrimonio. Se ne deve quindi dedurre che, riferita al conto di AT 2, ogni operazione era stata ad ogni modo e comunque da lui tacitamente ratificata quale organo di fatto, considerato che in proposito egli non ha mai sollevato critiche o obiezioni (testi TE 2, verbale 7 novembre 2006, pag. 8/9, TE 9, verbale 8 novembre 2006, pag. 21). Gioverà rilevare ancora che le contestazioni sono state fatte solo dopo che AT 1 è stato posto sotto tutela e tramite il tutore, non invece prima, quando ancora era in grado di intendere e volere.