Così stando le cose, AT 1 dev’essere considerato quale organo di fatto di AT 2, il cui agire veniva puntualmente ratificato dagli organi formali. CO 1 non aveva quindi motivo di scostarsi dalle istruzioni da lui impartite, segnatamente per quanto riguarda la facoltà conferita a TE 2 di operare con le stesse modalità sul conto di AT 2. Risulta in proposito dalle testimonianze che AT 1 stesso aveva presentato TE 2 a TE 3 -funzionario di CO 1 che si era occupato del conto intestato a AT 2 fino al 1996 (sopra, consid.