Inizialmente la persona di riferimento in banca era TE 9, che in ossequio alla prassi bancaria allora vigente aveva altresì la funzione di amministratore di AT 2 (doc. C, pag. 1), funzione questa mantenuta fino al 23 dicembre 1977 allorquando la banca vietò ai propri dipendenti di essere membri del consiglio di amministrazione di società intestatarie di conti presso di lei. Quale amministratore egli firmava i bollettini di cassa per i prelievi dal conto. Analoga modalità era stata adottata anche con TE 3 -occupatosi di quel conto fino al 1996 in sostituzione di TE 9 (teste TE 9, verbale 8 novembre 2006, pag. 20).