N. 436 ad art. 398 CO, DTF 111 II 265, 112 II 454; IICCA, 28 marzo 1994 in re M. SA/C.). Stante il carattere dispositivo di tale regolamentazione, le banche hanno a più riprese cercato, con l'adozione di particolari clausole nelle loro condizioni generali, di ribaltare sul cliente il rischio di un'errata prestazione (Rep. 1997 p. 206; IICCA, 28 marzo 1994 in re M. SA/C.).