3.2). Qui di seguito si procederà dapprima a esaminare la responsabilità di CO 1, in seguito quella dell’CO 2. 3. In forza del contratto di giro bancario e di conto corrente in essere tra la banca CO 1 e AT 2(sopra, consid. 2.1), la legittimazione attiva di quest'ultima è pacifica. AT 2 considera CO 1 responsabile della sottrazione di patrimonio -intervenuta tra il 24 novembre 1989 ed il 29 aprile 1999 (act. I: petizione, pag. 9; doc. BB, pag. 2 a 74)- dal conto intestatole adducendo che, dopo l'ictus cerebrale di AT 1, la banca aveva dato seguito a considerevoli richieste di prelievo provenienti da terze persone non autorizzate a dare istruzioni in tal senso né a beneficiare di quei beni.