, Zurigo 2008, n. 66 e seg., pag. 340; ICCTF 23 luglio 2002 [4C.108/2002] pubb. in: Pra 2003 n. 51 pag. 244 e in particolare pag. 251). Di fatto, i rapporti tra titolare del conto e beneficiario economico non interessano la banca che neppure ha l'obbligo di tutelare quest'ultimo da eventuali provvedimenti messi in atto dal primo (Lombardini, op. cit., n. 67, pag. 341). In siffatta situazione, nella misura in cui AT 1 fonda la domanda di risarcimento del danno sulla violazione del contratto che disciplina il conto di cui è titolare AT 2, invocando la propria qualità di beneficiario economico, egli è privo della necessaria legittimazione attiva.