In assenza di un rapporto contrattuale, il beneficiario economico di una relazione bancaria non è legittimato a procedere nei confronti della banca lamentando una cattiva o errata gestione patrimoniale degli averi in conto (II CCA, 17 luglio 2008 [12.2007.106] consid. 7, con rinvio a: ICCTF 23 luglio 2002 [4C.108/2002] pubb. in: Pra 2003 n. 51 pag. 244, e II CCA, 1° dicembre 2004 [12.2003.171]). L'identificazione quale beneficiario economico non ha infatti conseguenze dal profilo del diritto privato, lo stesso non essendo parte al contratto in essere tra l'intestatario della relazione bancaria e la banca medesima (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2a ed., Zurigo 2008, n. 66 e seg.