1 PGR), ad opera di uno o più fondatore/i che provvedono a depositarvi i relativi statuti (art. 535, 536 e 537 PGR). L'istituto così costituito diventa proprietario degli averi conferitigli (Aubert/Haissly/Terracina, Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers, in: SJZ 92 (1996) pag. 146). Verso terzi, l'organo abilitato a rappresentare l’Anstalt è il consiglio di amministrazione, i cui membri hanno diritto di essere informati in merito alle relazioni bancarie che le sono intestate. Analogo diritto non sussiste per contro per i beneficiari dell'Anstalt.