La figura giuridica dell'Anstalt, prevista dal diritto vigente nel Principato del Liechtenstein (art. 534 segg. PGR [Personen- und Gesellschaftsrecht del 20 gennaio 1926 des Fürstentums Liechtenstein, LGBl 1926/4 – LR 216.0]), contempla, in breve, un tipo di istituto giuridicamente autonomo e organizzato, che dispone di un capitale sociale finalizzato a un determinato scopo (lucrativo o no), e che acquista personalità giuridica con la sua costituzione e iscrizione nel relativo registro pubblico (art. 534 cpv. 1 PGR), ad opera di uno o più fondatore/i che provvedono a depositarvi i relativi statuti (art. 535, 536 e 537 PGR).