Considerato in diritto: 1. La legittimazione delle parti (anche qualità per agire) appartiene alle condizioni materiali della pretesa litigiosa e si determina secondo il diritto applicabile al merito, e il suo difetto conduce alla reiezione della petizione che interviene indipendentemente dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa litigiosa medesima (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, nota 339 ad art. 181; TF, 26 febbraio 2009 [4A_408/2008] consid. 5). Essa deve essere esaminata d'ufficio e liberamente dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid.