È stata la stessa AT 2 a conferire procura all'CO 2, il quale a questo titolo percepiva un onorario, ritenuto che CO 1 si era solo limitata a indicarne il nominativo. Non v’è pertanto una responsabilità di CO 1, tanto meno in solido con l’altro convenuto. Ad ogni modo, nella misura in cui il preteso danno è riferito ad addebiti intervenuti prima del 1° luglio 1992 (per complessivi fr. 5'075'966.55), la pretesa è prescritta.