E, senza una responsabilità contrattuale o per atto illecito a carico dell'CO 2, l'azione risultava infondata. E. CO 1, con risposta 7 aprile 2003, ha postulato la reiezione della petizione, eccependo avantutto la competenza del tribunale adito e contestando la legittimazione attiva di AT 1 perché, in qualità di beneficiario economico, lo stesso non aveva alcuna relazione contrattuale con la banca. Peraltro, egli neppure era unico proprietario di AT 2 e dei di lei averi.