Ciò posto, nonostante la presenza della sua firma sui documenti di banca, nessuna responsabilità poteva essere imputata al convenuto. In veste di beneficiario economico del conto inoltre, AT 1 non poteva né rivendicare la proprietà di quanto vi veniva accreditato, né ritenere chi aveva operato su quel conto non autorizzato a farlo o il destinatario delle somme così prelevate non legittimato a riceverle. Di fatto, gli attori non avevano subìto alcun danno. E, senza una responsabilità contrattuale o per atto illecito a carico dell'CO 2, l'azione risultava infondata.