A mente del convenuto è poi temerario pretendere da una parte che gli accrediti registrati sul conto intestato a AT 2 dopo l'ictus cerebrale appartenevano ad AT 1 in quanto proventi della sua attività, e affermare nello stesso tempo che quanto veniva addebitato non rispecchiava la sua volontà e i suoi interessi, egli non essendo più capace di discernimento. Di fatto, il conto presso CO 1 serviva quale “cassa di giro” per importi in entrata e uscita, meccanismo questo ben noto sia ad AT 1 sia ad CO 1, ma anche all'CO 2, il quale nemmeno conosceva AT 1 e si limitava ad agire su istruzione della banca la quale, per esigenze di organizzazione interne gli aveva conferito un diritto di firma