{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-19_2010-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108064&nX40_KEY=4921823&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b49973bb5a23c21825ef9e7a754e4ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:50:06", "Checksum": "32d154656124cd9f2486a7a807ce2756", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19\nRegesto:\nContratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca\n\n\nPer consolidata giurisprudenza di questa Camera (II CCA, 23 maggio 2007, inc. 12.2005.154, consid. 6.1 con numerosi rinvii pubbl. in: NRCP 2007 pag. 228), in merito alle conseguenze giuridiche di clausole quali “posta da trattenere, rispettivamente fermo banca” si ritiene che, in assenza di reazione da parte del cliente, la banca è autorizzata a ritenere, in base alle norme che governano la buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), che il silenzio vale quale ratifica delle operazioni eseguite, e il cliente che sceglie questa opzione ne sopporta anche le conseguenze. Nondimeno, una situazione manifestamente contraria all'equità può essere sanzionata a titolo di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), i cui estremi sono dati allorché la banca approfitta della ricezione della posta per agire scientemente a detrimento del cliente (sentenza TF 4C. 81/2002 del 1° luglio 2002 consid. 4.3; 4C.205/2002 del 9 dicembre 2002; Rep. 1996 n. 12 pag. 39), o quando, dopo aver gestito un conto durante numerosi anni in conformità alle istruzioni verbali di un cliente, la banca si scosta intenzionalmente dalle stesse senza che nulla lo lasciasse prevedere, oppure ancora quando la banca sapeva che il cliente non avrebbe approvato le comunicazioni della posta trattenuta (sentenza TF 4C. 295/2006 del 30 novembre 2006 consid. 2.2; sentenza TF 4C. 378/2004 citata qui sopra; sentenza TF 4C. 81/2002 del 1° luglio 2002 consid. 4.3). Si tratta tuttavia di eventualità non verificatesi in concreto, non risultando che la banca si sia scostata da istruzioni ricevute. L'attività sul conto in questione non aveva subito modifiche nel corso degli anni, gli ordini di prelievo e di bonifico erano stati regolarmente approvati dagli amministratori, rispettivamente dal procuratore del conto che deteneva il diritto di firma, e non erano stati mossi rimproveri ad CO 1. Anche da questo punto di vista vi è stata quindi una, perlomeno tacita, ratifica da parte di AT 2. Peraltro, neppure AT 1, quale avente diritto economico della AT 2 e organo di fatto della stessa, né TE 2 -così autorizzato dallo zio- che andavano con regolarità in banca ad esaminare la corrispondenza, hanno mai sollevato eccezioni di alcun genere (teste TE 3, verbale 7 novembre 2006, pag. 10 seg.). Di conseguenza, non avendo AT 2 reagito nei termini previsti dalle condizioni contrattuali, le contestazioni appaiono tardive.\n6. Per i motivi che precedono, non vi sono state violazioni contrattuali da parte di CO 1 dalle quali si possa dedurre una responsabilità di quest'ultima per la diminuzione di patrimonio su quel conto. Nulla indica anzitutto che la banca non abbia adempiuto o non l'abbia fatto in debito modo, a quelli che erano i suoi obblighi nei confronti dell'istituto: non si ravvisano in particolare motivi per ritenere che il mandato da lei assunto riguardo al conto intestato a AT 2 non sia stato svolto con fedeltà e diligenza, rispettivamente che lei non abbia dato seguito alle istruzioni ricevute, ritenuto che gli ordini di prelievo o di bonifico impartiti via telefono conformemente alle prescrizioni in uso sin dalla sua apertura erano sempre stati ratificati dagli amministratori o da chi deteneva un regolare diritto di firma. Nella misura in cui questa pratica era a quel tempo usuale in seno alla banca (sopra, consid. 3.2), in mancanza di prove in senso contrario, non è ravvisabile un'inadempienza imputabile ad CO 1. Peraltro, si volesse seguire AT 2 laddove rimprovera ad CO 1 di avere agito sulla base di ordini impartiti da persone non autorizzate e sapendo dell'incapacità di AT 1 causata dall'attacco di ictus cerebrale, giova ricordare che quest'ultimo dal marzo 1993 in poi era tornato ad occuparsi di quelli che erano i suoi affari e il suo patrimonio. Egli non ha però mai sollevato contestazioni in merito e, quantomeno per atti concludenti ha comunque ratificato sia la gestione del conto che le modalità adottate per farla. La tacita ratifica è altresì da riconoscere anche con riferimento alla corrispondenza di quel conto da trattenere in banca. Gioverà qui ricordare che, laddove, una volta ripresosi dal suo malore, egli ha riacquistato la capacità di intendere e di volere, egli ha avviato una causa nei confronti della sorella e del cognato, che si erano appropriati di suoi averi, ma nulla ha intrapreso in relazione a AT 2, ciò che comunque lascia intendere la regolarità delle operazioni compiute.\nNei confronti di CO 1 la petizione è quindi da respingere, ritenuto che, per i medesimi motivi, viene a cadere anche l’ipotesi di una sua responsabilità per atto illecito."}