{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-19_2010-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108064&nX40_KEY=4921823&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b49973bb5a23c21825ef9e7a754e4ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:50:06", "Checksum": "32d154656124cd9f2486a7a807ce2756", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19\nRegesto:\nContratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca\n\n\n4.1. Per quanto concerne l'infermità che aveva colpito AT 1 a dipendenza della quale, a detta di AT 2, era escluso che tra l'ottobre 1989 e il 1990 egli godesse di una capacità di controllo sul suo patrimonio tale da consentirgli di difenderlo adeguatamente, l’attrice si fonda sulla perizia allestita nell'ambito della causa d'interdizione promossa in data 9 marzo 1998 dalla sorella di AT 1. Dalla perizia risulta tuttavia che AT 1 si era opposto all’interdizione, sostenendo che “pur scegliendo dopo di essere stato colpito da un “ictus” di rimanere degente nella __________, egli aveva sempre curato e bene i propri affari, delegando a un nipote la gestione del settore industriale e affidando a persone di sua fiducia la gestione dei suoi capitali. Vero è che nel 1990 la sorella si era appropriata di parte del suo patrimonio, costringendolo ad avviare opportune iniziative in sede giudiziaria: da tale increscioso fatto sarebbe derivata la decisione della __________ di interdire o di inabilitare il fratello” (doc. L, pag. 3). In quel contesto il perito, fondandosi su accertamenti da lui personalmente condotti a partire dall'ottobre 1998 (doc. L, pag. 1)- era giunto alla conclusione che l'interdizione era “non solo consigliabile bensì addirittura doverosa” (doc. L, pag. 13, 28 seg.). In base alle informazioni contenute nella cartella clinica, egli ha poi rilevato che tra l'ottobre 1989 e il marzo 1993 AT 1 non aveva “fruìto di nessuna valida capacità di intendere e di volere essendo sempre rimasto […] confuso e disorientato” (doc. L, pag. 29). Pur esprimendo dubbi circa un riacquisto futuro di “un'integrità mentale completa sia per la sua età già avanzata sia per la sua patologia”, il perito non ha però escluso “che dopo il precitato lasso di tempo (ossia dopo marzo 1993 e fino a marzo 1998) il periziato abbia potuto nuovamente fruire di momenti durante i quali egli rientrava sia pure transitoriamente in possesso di un'efficienza critica ed auto determinativa anche discreta, giusto quanto da talune testimonianze (tecniche e non tecniche) si può dedurre” (doc. L, pag. 17 e 30). In proposito, TE 1 -occupatosi di conti bancari privati intestati ad AT 1- ha ricordato che dal dicembre 1993 ai primi mesi del 1998 -ritenuta una frequentazione a scadenza mensile dal 1995 al 1998- era persona perfettamente lucida, che ricordava le attività svolte e le persone con cui collaborava (teste TE 1, verbale 7 novembre 2006, pag. 2 seg.). Il legale aveva pure patrocinato AT 1, nell'ambito di denunce penali (doc. rich. III) che egli aveva sporto nei confronti della sorella e del suo consorte per reati patrimoniali in suo danno: interrogato in quel contesto nel corso del 1994 da due procuratori pubblici, AT 1 aveva dimostrato la necessaria capacità di intendere e di volere (verbale 7 novembre 2006, pag. 2; verbale del 9 novembre 2006, pag. 29; verbale di interrogatorio di AT 1 del 19 agosto 1994 del GI __________, doc. 23). In tal senso concludono pure le indagini dei periti psichiatrici dell’accusa e della difesa interpellati nell'ambito del procedimento penale tenutosi in __________ -fra l'altro anche a carico dell'TE 1- per titolo di circonvenzione (frode) ai danni di AT 1, come emerge dalla relativa sentenza di assoluzione 10 marzo 2004 emessa dal Tribunale di __________, __________ (verbale 7 novembre 2006, pag. 3; doc. 7 e 8; edizione doc. 6: sentenza motivata del 10 marzo 2004, pag. 2, 5 segg., 13 e 23). Ed è proprio in questa vertenza penale che vanno ad inserirsi le dichiarazioni prodotte sub doc. 24 a 32 di persone che intrattenevano regolari contatti con AT 1 e che attestano di una sua effettiva capacità di discernimento e di un interesse vigile alla gestione del suo patrimonio.\n4.2. Dagli atti si evince che nel periodo da marzo 1993 in poi -fino alla sua interdizione definitiva- AT 1 è stato in grado di gestire i propri interessi e il proprio patrimonio. Se ne deve quindi dedurre che, riferita al conto di AT 2, ogni operazione era stata ad ogni modo e comunque da lui tacitamente ratificata quale organo di fatto, considerato che in proposito egli non ha mai sollevato critiche o obiezioni (testi TE 2, verbale 7 novembre 2006, pag. 8/9, TE 9, verbale 8 novembre 2006, pag. 21). Gioverà rilevare ancora che le contestazioni sono state fatte solo dopo che AT 1 è stato posto sotto tutela e tramite il tutore, non invece prima, quando ancora era in grado di intendere e volere.\n5. Entrambi i convenuti sostengono che, comunque, AT 2 non può eccepire l’irregolarità delle operazioni, considerato che non le ha mai contestate.\nGià si è detto (sopra, consid. 2.1) che AT 2 ha sottoscritto la “Dichiarazione riguardante la corrispondenza fermo banca” 21 novembre 1990 e 28 febbraio 1997 (doc. U, pag. 28) con la quale chiede “di non spedire per posta le comunicazioni della Banca a lui destinate (lettere, avvisi d'esecuzione, estratti conto e di deposito, ecc.) ma di collocarle in un dossier intestato al suo nome e di conservarle presso di essa”, riconosce “le comunicazioni collocate in questo dossier come validamente recapitate” e precisa che “ogni danno derivante da questa convenzione è assunto dal cliente, a meno che non sia imputabile alla Banca una colpa grave” (doc. U, pag. 9 e 19). Con le precedenti dichiarazioni 24 febbraio 1989 e 8 agosto 1978 la banca era sollevata “da ogni responsabilità e da ogni obbligo nei miei confronti e nei confronti di terzi per ogni conseguenza che dovesse derivarvi in ottemperanza di queste istruzioni”, e AT 2 si impegnava “a risarcire ogni danno che potesse derivarvi escludendo qualsiasi procedura nei vostri confronti” (doc. U, pag. 32, 35/37)."}