{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-19_2010-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108064&nX40_KEY=4921823&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b49973bb5a23c21825ef9e7a754e4ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:50:06", "Checksum": "32d154656124cd9f2486a7a807ce2756", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19\nRegesto:\nContratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca\n\n\nVero è che TE 2 non ha mai disposto di un diritto di firma per operare sul conto di AT 2, così come neppure ne disponeva AT 1 (doc. U; testi TE 2, verbale 7 novembre 2006, pag. 9, TE 7, verbale 8 novembre 2006, pag. 18, TE 9 verbale 8 novembre 2006, pag. 20, TE 5, verbale 9 novembre 2006, pag. 28). Ora, già si è detto che AT 2 era lo strumento di cui AT 1 -che ne era avente diritto economico- si serviva per la fatturazione di parte delle prestazioni da lui svolte con la sua ditta individuale __________, i cui proventi finivano in tal modo sul conto presso CO 1 (supra, consid. 3.2). Dall’istruttoria è emerso chiaramente che AT 1 disponeva a sua discrezione dell’avere in conto: era lui stesso che dava a CO 1 le disposizioni per i prelievi, disposizioni alle quali CO 1 dava seguito. CO 1 procedeva quindi a formalizzare le operazioni con gli organi formali di AT 2, i quali si limitavano a seguire le indicazioni date loro da CO 1, tant’è che gli ordini di prelievo impartiti sono sempre stati ratificati dagli amministratori di AT 2 (TE 9 dal 14 marzo 1975 al 23 dicembre 1977, A__________ dal 23 dicembre 1977 al 6 febbraio 1989, TE 12 dal 6 febbraio 1989 al 21 novembre 1990: doc. C; testi TE 3, verbale 7 novembre 2006, pag. 10, TE 9, verbale 8 novembre 2006, pag. 20, TE 12, verbale 9 novembre 2006, pag. 24, TE 14, verbale 9 novembre 2006, pag. 26), rispettivamente da persona detentrice della procura sul conto (CO 2 dal 21 novembre 1990 in poi: doc. U, pag. 28; testi TE 4, verbale 7 novembre 2006, pag. 12, TE 10, verbale 8 novembre 2006, pag. 22, TE 14, verbale 9 novembre 2006, pag. 26). Non risulta invece che gli organi di AT 2 abbiano disposto dell’avere in conto senza istruzioni dell’avente diritto economico. Così stando le cose, AT 1 dev’essere considerato quale organo di fatto di AT 2, il cui agire veniva puntualmente ratificato dagli organi formali. CO 1 non aveva quindi motivo di scostarsi dalle istruzioni da lui impartite, segnatamente per quanto riguarda la facoltà conferita a TE 2 di operare con le stesse modalità sul conto di AT 2. Risulta in proposito dalle testimonianze che AT 1 stesso aveva presentato TE 2 a TE 3 -funzionario di CO 1 che si era occupato del conto intestato a AT 2 fino al 1996 (sopra, consid. 3.2)- quale suo nipote e collaboratore, abilitato a dare istruzioni per il conto AT 2, ciò che egli aveva poi fatto, continuando ad impartire con regolarità ordini di prelievo via telefono, dapprima allo stesso TE 3 e poi ad TE 4 in vece dello zio (testi TE 2, verbale del 7 novembre 2006, pag. 7 e 8; TE 3, verbale 7 novembre 2006, pag. 10, e TE 4, verbale 7 novembre 2006, pag. 12). I funzionari di CO 1 hanno altresì precisato di avere soltanto ricevuto ordini da AT 1 e da TE 2 sottolineando che, in conseguenza di questo loro avvicendamento, le operazioni sul conto e le modalità seguite non erano mutate per nulla (testi TE 3, loc. cit., pag. 10 e seg., TE 4 loc. cit., pag. 13, TE 7, verbale 8 novembre 2006, pag. 18).\n3.5. Dalle testimonianze evocate sopra risulta che tale modo di procedere è stato adottato sin dall’inizio delle relazioni tra le parti, vale a dire dal 1977, ed è proseguito per oltre vent’anni, fino all’inizio del 1999 (l’ultimo prelievo contestato è del 29 aprile 1999: petizione pag. 7) senza aver mai dato adito a contestazioni. Poiché AT 2 ha tollerato per anni questa situazione, CO 1 ben poteva ritenersi obbligata a seguire le istruzioni impartitele dapprima dall’avente diritto economico di AT 2 e in seguito anche dal di lui nipote, da esso così autorizzato. Va poi ancora rilevato che nel corso degli anni l'operatività sul conto in questione non è affatto mutata ma rimasta costante (sopra, consid. 3.4 in fine), continuando esso a fungere da veicolo per il pagamento nell'ambito dell'attività di intermediazione commerciale di AT 1 (tramite __________) prima e di TE 2 (tramite __________ Srl) poi (teste TE 4, verbale 7 novembre 2006, pag. 12), con entrate e uscite in sostanziale equilibrio, tanto che il saldo attivo a fine anno era sempre contenuto rispetto alle cifre che vi transitavano (dal 1986 a ottobre 1989: doc. W, pag. 2, 26, 55 e 84; dal novembre 1989 all'aprile 1999: doc. W, pag. 85, 113, 147, 180, 212, 243, 270, 301, 328, 355 e 364; testi TE 4, verbale 7 novembre 2006, pag. 12, e TE 9, verbale 8 novembre 2006, pag. 20).\n4. AT 2 reputa irrilevante che gli ordini di prelievo e di bonifico siano stati regolarmente firmati da rappresentanti autorizzati, questi essendo comunque persone strettamente legate ad CO 1, e CO 1 stessa essendo stata informata che, dopo l'ictus cerebrale, AT 1 era oggettivamente impossibilitato ad esercitare un controllo sulle sue attività."}