{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-19_2010-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108064&nX40_KEY=4921823&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b49973bb5a23c21825ef9e7a754e4ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:50:06", "Checksum": "32d154656124cd9f2486a7a807ce2756", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19\nRegesto:\nContratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca\n\n\n2.4. Ciò posto, si rileva che i P__________, ai quali la qualità di eredi testamentari di AT 1 non consente di vantare più diritti di quanti ne avesse il defunto, difettano anch’essi della necessaria legittimazione attiva che già caratterizzava la posizione di AT 1. Non solo, ma, per il diritto svizzero, i beni di cui il de cuius è beneficiario economico ma che risultano intestati a eventuali istituti successori di diritto straniero quali fondazioni o Anstalt del Liechtenstein o trust del diritto anglosassone, nemmeno rientrano nel suo asse successorio (Aubert/Haissly/Terracina, Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers, in: SJZ 92 (1996) pag. 146; II CCA, 16 agosto 2007 [12.2006.199], consid. 6; 1° dicembre 2004, inc. 12.2003.171, consid. 9). Pacifico essendo che AT 1 non fa (più) discendere le proprie pretese dalla sua qualità di fondatore di AT 2 e che tale istituto era usato quale strumento di fatturazione per l'attività di intermediazione (sotto, consid. 3.2), non si potrebbe nemmeno sostenere che il fine ultimo fosse quello di sottrarre beni dalla sua futura massa successoria attraverso un negozio simulato. Giova d'altra parte rilevare che, in assenza di una pretesa diretta a favore di AT 1 fondata sull'art. 41 cpv. CO, va altresì esclusa l'eventualità che la legittimazione attiva degli eredi testamentari possa fondarsi su tale norma.\n2.5. Per i motivi illustrati, la causa promossa da AT 1, al quale sono subentrati i suoi successori, P__________, intesa ad ottenere il risarcimento dell’asserito danno da lui patito in conseguenza della diminuzione di patrimonio di cui al conto intestato a AT 2, è da respingere per carenza di legittimazione attiva. Può di conseguenza restare aperta la questione se la -contestata- qualità di erede dei P__________ sia stata dimostrata, ritenuto che non è stato prodotto l’atto di notorietà e la valenza giuridica di una dichiarazione sostitutiva di tale atto è perlomeno controversa (sentenza TF dell’8 settembre 2003, 5P.324/2002 e 5P.315/2002 consid. 3.2).\nQui di seguito si procederà dapprima a esaminare la responsabilità di CO 1, in seguito quella dell’CO 2.\n3. In forza del contratto di giro bancario e di conto corrente in essere tra la banca CO 1 e AT 2(sopra, consid. 2.1), la legittimazione attiva di quest'ultima è pacifica.\nAT 2 considera CO 1 responsabile della sottrazione di patrimonio -intervenuta tra il 24 novembre 1989 ed il 29 aprile 1999 (act. I: petizione, pag. 9; doc. BB, pag. 2 a 74)- dal conto intestatole adducendo che, dopo l'ictus cerebrale di AT 1, la banca aveva dato seguito a considerevoli richieste di prelievo provenienti da terze persone non autorizzate a dare istruzioni in tal senso né a beneficiare di quei beni. La pretesa inadempienza della banca deve pertanto essere esaminata alla luce delle norme disciplinanti il mandato, applicabili al rapporto bancario che ne è all'origine e che lega le parti.\n3.1. Giusta l'art. 398 cpv. 2 CO la banca mandataria è tenuta a eseguire con fedeltà e diligenza gli affari affidatile dal cliente e a dar seguito alle istruzioni impartite.\nQuando la banca agisce attenendosi a questi principi, l'esecuzione del mandato non darà adito a controversie. Problemi possono tuttavia insorgere nel caso in cui l'istituto di credito segue le indicazioni di un terzo non autorizzato che essa ha erroneamente considerato come suo cliente, oppure se agisce in virtù di ordini impartiti da un terzo che ha falsificato la firma del cliente o infine, e più in generale, se non ha prestato la necessaria diligenza nell'esecuzione del mandato. Dal momento che, in base ai principi generali del diritto contrattuale, vi è valido adempimento solo nel caso in cui il debitore fornisce la sua prestazione al vero creditore nel luogo e nei tempi stabiliti, nei casi appena menzionati la banca non adempie il mandato affidatole, di modo che non si libera validamente dalla sua obbligazione nei confronti del debitore effettivo (Hardegger, Über die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, pag. 117 e seg.; Gautschi, Berner Kommentar, N. 36 b e c ad art. 398 CO; Weber, Berner Kommentar, N. 121 ad art. 68 CO; Rep. 1997 pag. 203 e seg.). In tali circostanze il cliente può pretendere dalla banca l'adempimento del contratto, cioè la restituzione di quanto a suo tempo depositato, rispettivamente opporsi a che l'importo erroneamente versato dalla banca al terzo sia addebitato al proprio conto (Hardegger, op. cit. p. 118 e seg.; Gautschi, op. cit. N. 36 c ad art. 398 CO; Fellmann, op. cit. N. 436 ad art. 398 CO, DTF 111 II 265, 112 II 454; IICCA, 28 marzo 1994 in re M. SA/C.). Stante il carattere dispositivo di tale regolamentazione, le banche hanno a più riprese cercato, con l'adozione di particolari clausole nelle loro condizioni generali, di ribaltare sul cliente il rischio di un'errata prestazione (Rep. 1997 p. 206; IICCA, 28 marzo 1994 in re M. SA/C.). Il principio secondo cui questo rischio è sopportato dal debitore conosce poi una limitazione quando è data una colpa del creditore stesso nell'errata prestazione (Gauch/Schraner, Zürcher Kommentar, N. 118 ad art. 68 CO), segnatamente quando egli ha imprevidentemente risvegliato l'apparenza della competenza del terzo a ricevere la prestazione medesima (Weber, op. cit., N. 122 ad art. 68 CO; Rep. 1997 pag. 204; DTF 112 II 450; IICCA, 28 marzo 1994 in re M. SA/C., IICCA 25 gennaio 1996 in re M. Est./B. e lIcc. in: Rep. 1996, 191, IICCA, 12 giugno 2002 in: NRCP 2003, 249 ; IICCA, 21 febbraio 2001 [10.1998.22])."}