{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-19_2010-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108064&nX40_KEY=4921823&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b49973bb5a23c21825ef9e7a754e4ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:50:06", "Checksum": "32d154656124cd9f2486a7a807ce2756", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19\nRegesto:\nContratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca\n\n\nOra, colui che apre un conto bancario conclude un contratto di conto corrente e, nella misura in cui l'incarico concerne altresì l'esecuzione del traffico dei pagamenti, di giro bancario, che come tale soggiace alle norme sul mandato ai sensi degli art. 394 e segg. CO (Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 7a ed., Berna 2003, pag. 259; Emch/Renz/Arpagaus, Das schweizerische Bankgeschäft, 6a ed., Zurigo 2004, n. 164; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4a ed., Ginevra 2000, pag. 475 segg. e 487; Mazzuchelli, Il contratto di mandato nel diritto bancario, in: Il contratto di mandato nell'ordinamento giuridico, CFPG, vol. 43, pag. 74; SJ 1999 pag. 248). Nel caso specifico, la relazione bancaria in essere tra AT 2 e CO 1 è qualificabile quale contratto di giro bancario e di conto corrente. A favore di questa tesi agli atti figurano i relativi estratti conto dal 1986 al 2001 e i documenti giustificativi dal 1988 al 2000 (doc. W). Il teste TE 2 ha confermato che il conto serviva per versamenti e pagamenti (verbale 7 novembre 2006, pag. 6), e ciò trova altresì riscontro nelle affermazioni di coloro che, in seno alla banca, se ne erano occupati (testi TE 3, verbale 7 novembre 2006, pag. 10, TE 4 verbale cit., pag. 12, TE 9, verbale 8 novembre 2006, pag. 20) e dall'amministratore di AT 2 TE 12 (verbale 9 novembre 2006, pag. 24).\n2.2. La figura giuridica dell'Anstalt, prevista dal diritto vigente nel Principato del Liechtenstein (art. 534 segg. PGR [Personen- und Gesellschaftsrecht del 20 gennaio 1926 des Fürstentums Liechtenstein, LGBl 1926/4 – LR 216.0]), contempla, in breve, un tipo di istituto giuridicamente autonomo e organizzato, che dispone di un capitale sociale finalizzato a un determinato scopo (lucrativo o no), e che acquista personalità giuridica con la sua costituzione e iscrizione nel relativo registro pubblico (art. 534 cpv. 1 PGR), ad opera di uno o più fondatore/i che provvedono a depositarvi i relativi statuti (art. 535, 536 e 537 PGR). L'istituto così costituito diventa proprietario degli averi conferitigli (Aubert/Haissly/Terracina, Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers, in: SJZ 92 (1996) pag. 146). Verso terzi, l'organo abilitato a rappresentare l’Anstalt è il consiglio di amministrazione, i cui membri hanno diritto di essere informati in merito alle relazioni bancarie che le sono intestate. Analogo diritto non sussiste per contro per i beneficiari dell'Anstalt. Sebbene la banca sia obbligata a conoscere l'identità degli aventi diritto economici, questi ultimi non hanno potere di rappresentanza e neppure sono parte alla relazione contrattuale che si instaura tra Anstalt e banca (Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano von Burg/Schwob/ Treuillaud, Le secret bancaire suisse, Berna 1995, pag. 350 seg.).\n2.3. In assenza di un rapporto contrattuale, il beneficiario economico di una relazione bancaria non è legittimato a procedere nei confronti della banca lamentando una cattiva o errata gestione patrimoniale degli averi in conto (II CCA, 17 luglio 2008 [12.2007.106] consid. 7, con rinvio a: ICCTF 23 luglio 2002 [4C.108/2002] pubb. in: Pra 2003 n. 51 pag. 244, e II CCA, 1° dicembre 2004 [12.2003.171]). L'identificazione quale beneficiario economico non ha infatti conseguenze dal profilo del diritto privato, lo stesso non essendo parte al contratto in essere tra l'intestatario della relazione bancaria e la banca medesima (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2a ed., Zurigo 2008, n. 66 e seg., pag. 340; ICCTF 23 luglio 2002 [4C.108/2002] pubb. in: Pra 2003 n. 51 pag. 244 e in particolare pag. 251). Di fatto, i rapporti tra titolare del conto e beneficiario economico non interessano la banca che neppure ha l'obbligo di tutelare quest'ultimo da eventuali provvedimenti messi in atto dal primo (Lombardini, op. cit., n. 67, pag. 341). In siffatta situazione, nella misura in cui AT 1 fonda la domanda di risarcimento del danno sulla violazione del contratto che disciplina il conto di cui è titolare AT 2, invocando la propria qualità di beneficiario economico, egli è privo della necessaria legittimazione attiva.\nInvero, AT 1 si considera altresì legittimato a procedere in giudizio con la richiesta di risarcimento danni fondandosi su pretesi atti illeciti giusta l'art. 41 cpv. 1 CO commessi dai convenuti. Tuttavia, e ancora una volta, a essere danneggiato e quindi legittimato a chiedere un indennizzo è, semmai, il titolare del conto, ossia AT 2. La posizione di beneficiario economico non conferisce infatti ad AT 1 una pretesa diretta (II CCA, 17 luglio 2008, inc. 12.2007.106, consid. 7.1). In effetti, se quale avente diritto economico l'interessato non può avanzare nei confronti di terzi rivendicazioni sui beni che appartengono a AT 2, non si giustifica nemmeno di riconoscergli il diritto a un risarcimento per un presunto danno occorso a quello stesso patrimonio. Di conseguenza, anche al riguardo egli difetta della necessaria legittimazione attiva."}