{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-19_2010-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108064&nX40_KEY=4921823&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b49973bb5a23c21825ef9e7a754e4ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:50:06", "Checksum": "32d154656124cd9f2486a7a807ce2756", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19\nRegesto:\nContratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca\n\n\nG. L'udienza preliminare del 18 novembre 2003 è stata limitata alla discussione sull’eccezione di incompetenza del tribunale sollevata da CO 1, a mente della quale la legittimazione attiva di AT 1 doveva essere determinata in applicazione del diritto vigente nel Principato del Liechtenstein, con la conseguenza che la causa non era appellabile al Tribunale federale e quindi neppure proponibile direttamente in appello (art. 302 CPC).\nCon sentenza del 5 agosto 2004 questa Camera, rilevato che AT 1 non pretendeva (più) di vantare crediti in veste di fondatore di AT 2 -argomento di cui aveva rinunciato ad avvalersi- sicché l'esame della sua legittimazione attiva dipendeva dalla normativa vigente in materia di contratto di mandato, locazione e/o deposito, rispettivamente di atto illecito, ha ritenuto applicabile alla fattispecie il diritto svizzero, respingendo quindi l'eccezione e ammettendo la propria competenza.\nH. AT 1 è deceduto il 31 agosto 2004. Con decreto 7 settembre 2004, il Tribunale ordinario di __________ ha nominato l'__________ -già sua tutrice- quale curatrice dell'eredità giacente (doc. FFF), che ha giurato il successivo 14 settembre 2004 (doc. GGG). In data 8 novembre 2004, il medesimo tribunale ha -fra l'altro- autorizzato la curatrice a riassumere la presente causa in questa sua nuova veste (doc. HHH, LLL). Nominati quali eredi testamentari, i P__________ hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario con atto 25 marzo 2005 del notaio __________ di __________ (doc. III), cui ha fatto poi seguito il verbale d'inventario del 12 ottobre 2005 (doc. KKK).\nI. Assunte le prove notificate all’udienza preliminare del 3 luglio 2006, l’istruttoria è stata dichiarata chiusa il 6 agosto 2007.\nAl dibattimento finale dell'8 luglio 2009 (act. XLVI) -procrastinato a più riprese a seguito di molteplici iniziative giudiziarie promosse dagli attori, che non è qui il caso di rievocare - i convenuti hanno ribadito le rispettive tesi e richieste di giudizio, l'CO 2 rinviando alle conclusioni scritte del 16 febbraio 2009 e CO 1 a quelle presentate il 25 giugno 2009. In aggiunta, hanno entrambi postulato a titolo di ripetibili la corresponsione degli importi di cui alle cauzioni processuali prestate dagli attori e garantite tramite fideiussioni solidali. Gli attori non hanno prodotto un memoriale conclusivo né hanno presenziato al dibattimento finale.\nConsiderato\nin diritto: 1. La legittimazione delle parti (anche qualità per agire) appartiene alle condizioni materiali della pretesa litigiosa e si determina secondo il diritto applicabile al merito, e il suo difetto conduce alla reiezione della petizione che interviene indipendentemente dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa litigiosa medesima (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, nota 339 ad art. 181; TF, 26 febbraio 2009 [4A_408/2008] consid. 5). Essa deve essere esaminata d'ufficio e liberamente dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione attiva è data qualora l'attore sia parte al contratto in base al quale procede in giudizio (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007, inc.12.2005.174; 11 gennaio 2008, inc.12.2007.104; 7 febbraio 2008, inc. 12.2007.29). Legittimato attivamente è quindi il titolare del diritto vantato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 59 ad art. 183).\n2. Questa Camera, chiamata a pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza sollevata da CO 1, con sentenza del 5 agosto 2004 ha ritenuto che alla fattispecie in esame è da applicare il diritto svizzero (confronta sopra, consid. G). La legittimazione attiva di AT 1 è quindi da esaminare in applicazione del diritto svizzero, e meglio in base alle norme disciplinanti il contratto di mandato, locazione e/o deposito, rispettivamente di atto illecito (sentenza cit., pag. 3).\n2.1. La causa in esame trae origine da operazioni bancarie eseguite -a detta degli attori in modo illegittimo- a carico del conto intestato a AT 2presso CO 1. Dagli atti risulta che il conto in questione è stato aperto il 25 marzo 1975 quale conto corrente di AT 2, assortito dell'ordine di trasmettere la corrispondenza ad AT 1 (doc. U, pag. 39). L'8 agosto 1978, il titolare del conto ha modificato tale ordine nel senso di trattenere la relativa corrispondenza in banca (doc. U, pag. 35 e 37), istruzione confermata il 24 febbraio 1989 (doc. U, pag. 32), il 21 novembre 1990 (doc. U, pag. 19) e infine il 28 febbraio 1997 (doc. U, pag. 9). I documenti di apertura aggiornati al 28 febbraio 1997 danno altresì atto di un conto nominativo intestato alla ragione sociale AT 2 di __________, attiva in ambito finanziario (doc. U, pag. 1). Nel formulario A del 24 febbraio 1989 relativo all'identificazione dell'avente diritto economico, era inoltre stato indicato il titolare del conto __________ (doc. U, pag. 22), ossia lo stesso AT 1 (doc. DD, pag. 2), come attesta il formulario A aggiornato al 21 novembre 1990 (doc. U, pag. 21) e al 28 febbraio 1997 (doc. U, pag. 6)."}