{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-19_2010-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108064&nX40_KEY=4921823&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b49973bb5a23c21825ef9e7a754e4ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:50:06", "Checksum": "32d154656124cd9f2486a7a807ce2756", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2010 10.2002.19\nRegesto:\nContratto di conto corrente - Anstalt - beneficiario economico - legittimazione attiva - inadempimento della banca\n\n\nCon istanza 9 ottobre 2002 l’CO 2, non patrocinato da un legale, ha anch’egli chiesto che AT 2 fosse astretta a prestare una cauzione processuale di fr. 700'000.–. La domanda è stata accolta limitatamente all’importo di fr. 50'000.– con decreto 27 novembre 2002.\nCon istanza 27 gennaio 2003, egli ha chiesto un adeguamento della cauzione per il fatto che era ora patrocinato da un legale. La domanda è stata parzialmente accolta, imponendo a AT 2 la prestazione di una garanzia di fr. 230'000.– in aggiunta a quella di fr. 50'000.– già prestata.\nD. Con risposta 1° aprile 2003, l'CO 2 ha postulato l'accertamento della carenza di legittimazione attiva di AT 1, sostenendo che egli non ha pretese proprie da far valere nei suoi confronti, il preteso danno essendo semmai intervenuto nel patrimonio di AT 2. Il convenuto solleva altresì l’eccezione di prescrizione in relazione a eventuali pretese di AT 1 nei suoi confronti. A mente del convenuto è poi temerario pretendere da una parte che gli accrediti registrati sul conto intestato a AT 2 dopo l'ictus cerebrale appartenevano ad AT 1 in quanto proventi della sua attività, e affermare nello stesso tempo che quanto veniva addebitato non rispecchiava la sua volontà e i suoi interessi, egli non essendo più capace di discernimento. Di fatto, il conto presso CO 1 serviva quale “cassa di giro” per importi in entrata e uscita, meccanismo questo ben noto sia ad AT 1 sia ad CO 1, ma anche all'CO 2, il quale nemmeno conosceva AT 1 e si limitava ad agire su istruzione della banca la quale, per esigenze di organizzazione interne gli aveva conferito un diritto di firma individuale sul conto di AT 2. L'attività di AT 1 e con essa l'utilizzo di AT 2 erano proseguiti anche dopo il 1989 per il tramite di __________ Srl -di cui egli era azionista- che aveva continuato a intrattenere i contatti con CO 1. In questa situazione, l'CO 2 era legittimato a ritenere che le operazioni bancarie così richieste, che CO 1 eseguiva chiedendogli poi la ratifica, fossero tutte autorizzate e legittime. Non risulta peraltro che AT 1 o chi per esso, abbia mai sollevato obiezioni al riguardo. Ciò posto, nonostante la presenza della sua firma sui documenti di banca, nessuna responsabilità poteva essere imputata al convenuto. In veste di beneficiario economico del conto inoltre, AT 1 non poteva né rivendicare la proprietà di quanto vi veniva accreditato, né ritenere chi aveva operato su quel conto non autorizzato a farlo o il destinatario delle somme così prelevate non legittimato a riceverle. Di fatto, gli attori non avevano subìto alcun danno. E, senza una responsabilità contrattuale o per atto illecito a carico dell'CO 2, l'azione risultava infondata.\nE. CO 1, con risposta 7 aprile 2003, ha postulato la reiezione della petizione, eccependo avantutto la competenza del tribunale adito e contestando la legittimazione attiva di AT 1 perché, in qualità di beneficiario economico, lo stesso non aveva alcuna relazione contrattuale con la banca. Peraltro, egli neppure era unico proprietario di AT 2 e dei di lei averi. Rileva la convenuta che dopo l'ictus AT 1 si era ripreso tant'è che tra il 1993 e il 1998 egli era tornato a curare di persona i suoi interessi, dando altresì avvio a vertenze giudiziarie contro la sorella e il cognato che gli avevano sottratto dei beni. In questo periodo egli aveva continuato a mantenere i contatti con CO 1, recandosi anche di persona presso i suoi uffici in vista dell'apertura di altri conti privati. Per quanto concerne invece il conto bancario presso CO 1, AT 2 ne era titolare e ne poteva quindi disporre liberamente, come fatto, mediante regolari ordini di prelievo autorizzati da chi deteneva il diritto di firma per operare sul conto. Comunque, rileva la convenuta, AT 2 non ha mai contestato, nel termine di 4 settimane previsto dalle condizioni generali e neppure successivamente, né i giustificativi, né gli estratti conto che indicavano le operazioni di cui trattasi, ratificandole quindi tacitamente. La convenuta rileva poi che, a far tempo dal 1990, l'attività prima svolta da AT 1 era proseguita tramite la neo costituita __________ Srl (di cui egli era azionista in ragione del 50%) la quale aveva continuato ad avvalersi di AT 2 con il medesimo modus operandi. Quanto entrava sul conto bancario presso CO 1 apparteneva quindi semmai a __________ Srl. Oltretutto, i movimenti sul conto erano proseguiti in modo costante, rimanendo invariati nel tempo, e quindi senza destare sospetti o costituire indizi di un abuso. CO 1 non era poi mai stata depositaria della cessione in bianco di AT 2, e il rilascio di un suo duplicato era stato molto semplicemente pattuito nell'ambito della convenzione 21 dicembre 2001 di cui all'azione di rendiconto. È stata la stessa AT 2 a conferire procura all'CO 2, il quale a questo titolo percepiva un onorario, ritenuto che CO 1 si era solo limitata a indicarne il nominativo. Non v’è pertanto una responsabilità di CO 1, tanto meno in solido con l’altro convenuto. Ad ogni modo, nella misura in cui il preteso danno è riferito ad addebiti intervenuti prima del 1° luglio 1992 (per complessivi fr. 5'075'966.55), la pretesa è prescritta. Eventuali pretese di risarcimento fondate su atto illecito e riferite a somme prelevate prima del 1° luglio 2001 erano invece già prescritte per il solo decorso di un anno (art. 60 CO).\nF. Con memorie di replica del 26 maggio 2003, gli attori hanno confermato le proprie domande di giudizio e postulato la reiezione delle eccezioni formulate sia con la risposta dell'CO 2 sia con quella di CO 1.\nCon duplica del 2 luglio 2003, CO 1 ha ribadito le proprie domande. La duplica 31 luglio 2003 dell'CO 2 è stata dichiarata tardiva con decreto 5 agosto 2003 e tolta dagli atti di causa."}