Di conseguenza la relativa spesa non può essere ammessa quale posta di danno, la perizia non essendo stata a ben vedere di alcuna utilità. 7. La petizione degli attori deve così essere integralmente respinta con l'addebito, a loro carico, delle tasse e delle spese di giudizio e dell'indennità ripetibile a favore della parte convenuta. Per i quali motivi, richiamati, per le spese gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG pronuncia 1. La petizione 20 giugno 2002 di IS 1 e IS 2 è respinta. 2. Le spese consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 27'500.00 b) indennità ai testi fr. 140.00 c) spese peritali fr. 41'522.80 d) spese fr. 837.20 Totale fr.