Ciò detto, stabilito che non essendo la banca riuscita a dimostrare di aver operato con il consenso del cliente, è ora da esaminare l'entità del danno patito dagli attori a dipendenza delle operazioni eseguite senza la loro autorizzazione. Va qui ricordato che, per giurisprudenza invalsa, il concetto di danno corrisponde alla differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell'evento che ha causato il danno (DTF 127 III 76 e 405; IICCA 21 dicembre 1998 inc. n. 12.98.54; Brehm, Berner Kommentar, N. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3.