A ciò nulla cambia il fatto che le condizioni generali della banca prevedono che in caso di mancata contestazione entro un mese gli estratti si ritengono approvati (doc. E2, art. 7), proprio per il fatto che la mancanza di documentazione non permette di sapere quale documentazione sia stata loro trasmessa e quindi cosa essi abbiano realmente approvato. 6. Ciò detto, stabilito che non essendo la banca riuscita a dimostrare di aver operato con il consenso del cliente, è ora da esaminare l'entità del danno patito dagli attori a dipendenza delle operazioni eseguite senza la loro autorizzazione.