È quindi da esaminare se, così facendo, essi non abbiano ratificato l'operato della banca. Ritenuto che la ratifica comporta la rinuncia a un diritto e, per essere valida, è necessario che il rinunciante abbia una conoscenza completa della fattispecie, in assenza di una dichiarazione esplicita si deve essere molto prudenti nell'ammettere siffatta rinuncia. Sarà quindi necessario fondarsi sul principio dell'affidamento per stabilire se un determinato comportamento costituisca - senza equivoco - una ratifica, ritenuto che l'onere della prova ricade sulla parte che lo fa valere (DTF 108 II 102).