Neppure va poi dimenticato che il TE 2 stesso ha operato senza diritto sui conti di altri clienti, autodenunciandosi nel giugno del 1998 al ministero pubblico per le malversazioni compiute, ciò che non permette di considerare la sua testimonianza siccome disinteressata, pur tenuto conto che egli non ha indicato il conto dei qui attori quale oggetto di operazioni illecite. Questa testimonianza non è quindi sufficiente per liberare la convenuta dalle sue responsabilità. 5.2