Omettendo di far sottoscrivere successivamente gli ordini telefonici in segno di accettazione, la convenuta ha pure disatteso le raccomandazioni contenute nella circolare n. 919D del 10 aprile 1990 dell'ASB, circostanza che essa neppure contesta. Vero è che tale disattenzione non è sufficiente per dover considerare illecite le operazioni messe in atto dai suoi funzionari, ritenuto comunque che essa dovrà provarne in altro modo la regolarità, tale modalità di agire indizia quantomeno una carente diligenza da parte sua.