5.1 Per quanto concerne ora le operazioni oggetto di contestazione, si rileva che per talune la convenuta non è stata in grado di produrre alcun documento. Per altre essa ha prodotto documenti non firmati dai clienti, ma unicamente dai funzionari della banca - e in parte recanti firme sconosciute che nessuno è stato in grado di identificare - che come tali costituiscono semplici dichiarazioni di parte, prive di riscontri oggettivi agli atti. Omettendo di far sottoscrivere successivamente gli ordini telefonici in segno di accettazione, la convenuta ha pure disatteso le raccomandazioni contenute nella circolare n. 919D del 10 aprile 1990 dell'ASB, circostanza che essa neppure contesta.