La banca convenuta nega ogni e qualsiasi responsabilità, adducendo che d'un canto essa non era incaricata della gestione del conto, e dall'altro che le operazioni sono sempre state fatte su precise istruzioni dei clienti, i quali seguivano costantemente l'andamento degli investimenti e quindi erano al corrente della situazione. 3. Nella presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito alla competenza territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare della scrivente Camera, stante il foro pattuito con la sottoscrizione delle condizioni generali di apertura del conto (art. 14, doc.