{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-17_2009-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=100858&nX40_KEY=4921852&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eedefad4ee5aecc9a18df0ef8737dc49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.2009 10.2002.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto bancario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:06:05", "Checksum": "7b6158f11da97f9f0e1041d5aaa191e7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.2009 10.2002.17\nRegesto:\nDiritto bancario\n\n\nA ciò nulla cambia il fatto che le condizioni generali della banca prevedono che in caso di mancata contestazione entro un mese gli estratti si ritengono approvati (doc. E2, art. 7), proprio per il fatto che la mancanza di documentazione non permette di sapere quale documentazione sia stata loro trasmessa e quindi cosa essi abbiano realmente approvato.\n6. Ciò detto, stabilito che non essendo la banca riuscita a dimostrare di aver operato con il consenso del cliente, è ora da esaminare l'entità del danno patito dagli attori a dipendenza delle operazioni eseguite senza la loro autorizzazione.\nVa qui ricordato che, per giurisprudenza invalsa, il concetto di danno corrisponde alla differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell'evento che ha causato il danno (DTF 127 III 76 e 405; IICCA 21 dicembre 1998 inc. n. 12.98.54; Brehm, Berner Kommentar, N. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., Zurigo 1979, Vol. 1, p. 84; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. ed., Zurigo 2000, p. 67).\n6.1 Per la valutazione del danno gli attori hanno commissionato una perizia di parte (doc. K) dalla quale risulta che, tenuto conto di tutte le operazioni eseguite dalla banca per le quali non risultano ordini firmati dai clienti - quindi anche di quelle che hanno generato un utile - risulta un danno di fr. 428'727.34, poi rettificato in fr. 417'938.88 (cfr, verbale 17 marzo 2004 e scritto 28 aprile 2004 allegato). Quest'importo è stato ritenuto corretto dal perito giudiziario, con la riserva derivante dal fatto che egli si è limitato a verificare i calcoli del perito di parte, senza però esaminare la regolarità delle operazioni (perizia 6 febbraio 2007, pag. 1, 2 e allegato 1)\nLa parte convenuta rimprovera al perito di parte di non aver tenuto conto della peculiarità degli investimenti a termine su divise, considerando irregolari talune operazioni che sarebbero da ritenere autorizzate sulla scorta dei documenti agli atti. Trattasi delle operazioni che saranno esaminate singolarmente qui appresso.\n6.1.1 Operazione aperta l'11 febbraio 1994 e chiusa il successivo 13 maggio 1994 con una perdita di fr. 76'363.90.\nLa convenuta rileva che, pur mancando l'ordine firmato dai clienti per l'apertura dell'operazione, IS 2 ha comunque regolarmente firmato l'ordine di chiusura.\nIn effetti, come risulta anche dalla perizia di parte, l'ordine di chiudere l'operazione - che ha portato a una perdita di DM 90'500.-, pari a fr. 76'363.90 - è stato firmato dalla cliente tre mesi dopo la sua apertura, in corrispondenza della scadenza (doc. M42). Qualora, come sostenuto, l'operazione non fosse stata da essa autorizzata, avrebbe dovuto contestarla immediatamente. Procedendo come fatto essa ha implicitamente riconosciuto la regolarità dell'operazione, o quantomeno ha ratificato l'operato della banca.\n6.1.2 Tre operazioni in data 28 dicembre 1994, 29 dicembre 1994 e 12 gennaio 1995. La convenuta afferma che, gli ordini d'apertura essendo stati firmati da IS 2, il fatto che manchi una sua firma sugli ordini di chiusura non le renderebbe irregolari, stante che le operazioni a termine andavano comunque chiuse alla scadenza.\nDalla perizia giudiziaria risulta quanto segue:\n- l'operazione aperta il 28.12.1994 è stata chiusa il 19.6.1995 con una perdita di fr. 93'779.-. Qualora fosse stata chiusa alla scadenza prevista del 30.06.1995 il danno sarebbe stato di fr. 90'268.- (delucidazione di perizia 8 maggio 2007, ad 1);\n- l'operazione aperta il 29.12.1994 è stata chiusa il 19.6.1995 con una perdita di fr. 179'571.-. Qualora fosse stata chiusa alla scadenza prevista del 30.06.1995 la perdita sarebbe stata di fr. 174'149.- (delucidazione di perizia 8 maggio 2007, ad 2);\n- l'operazione aperta il 12.01.1995 è stata chiusa il 19.6.1995 con una perdita di fr. 88'601.-. Qualora fosse stata chiusa alla scadenza prevista del 17.7.1995 la perdita sarebbe stata di fr. 58'289.- (delucidazione di perizia 8 maggio 2007, ad 3).\nTattandosi di operazioni a termine su divise, come già la denominazione lo lascia intuire, le stesse hanno un termine di scadenza, sicché non è di per sé necessario un nuovo ordine per procedere alla loro chiusura (cfr. perizia 2 febbraio 2007, pag. 25), ordine che di per sé è da considerare insito nell'ordine iniziale del cliente. Di conseguenza, qualora le tre operazioni di cui trattasi, aperte su istruzioni del cliente, fossero state chiuse alla data di scadenza prevista ne sarebbe comunque derivata una perdita complessiva di fr. 322'706.- a carico degli attori. La particolarità delle operazioni in oggetto sta però nel fatto che le stesse sono state chiuse anticipatamente, senza che risulti un giustificativo per questo modo di procedere. In considerazione del fatto che le tre operazioni erano state ordinate dai clienti, è però da ritenere che - diversamente da quanto successo per le operazioni che non risultano autorizzate e di cui non erano quindi a conoscenza - le stesse siano state da loro seguite anche per la chiusura, senza che vi siano state contestazioni di sorta circa la chiusura anticipata. Anche in questo caso è da ritenere che gli attori abbiano quantomeno ratificato l'operato della banca. Di conseguenza neppure la maggiore perdita dovuta alla chiusura anticipata, vale a dire fr. 39'245.- può essere messa a carico della convenuta."}