{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-17_2009-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=100858&nX40_KEY=4921852&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eedefad4ee5aecc9a18df0ef8737dc49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.2009 10.2002.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto bancario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:06:05", "Checksum": "7b6158f11da97f9f0e1041d5aaa191e7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.2009 10.2002.17\nRegesto:\nDiritto bancario\n\n\n5.1 Per quanto concerne ora le operazioni oggetto di contestazione, si rileva che per talune la convenuta non è stata in grado di produrre alcun documento. Per altre essa ha prodotto documenti non firmati dai clienti, ma unicamente dai funzionari della banca - e in parte recanti firme sconosciute che nessuno è stato in grado di identificare - che come tali costituiscono semplici dichiarazioni di parte, prive di riscontri oggettivi agli atti. Omettendo di far sottoscrivere successivamente gli ordini telefonici in segno di accettazione, la convenuta ha pure disatteso le raccomandazioni contenute nella circolare n. 919D del 10 aprile 1990 dell'ASB, circostanza che essa neppure contesta. Vero è che tale disattenzione non è sufficiente per dover considerare illecite le operazioni messe in atto dai suoi funzionari, ritenuto comunque che essa dovrà provarne in altro modo la regolarità, tale modalità di agire indizia quantomeno una carente diligenza da parte sua.\nA sostegno della regolarità dell'agire della banca v'è unicamente la testimonianza di TE 2, il quale afferma di aver operato esclusivamente su richiesta dei clienti e mai di sua iniziativa (verbale 24 giugno 2004). Questa testimonianza è però da valutare con particolare prudenza, non potendo essere apprezzata alla stregua di quella di un terzo estraneo e disinteressato al litigio, ciò ritenuto che è lo stesso TE 2 a aver eseguito le operazioni contestate. Neppure va poi dimenticato che il TE 2 stesso ha operato senza diritto sui conti di altri clienti, autodenunciandosi nel giugno del 1998 al ministero pubblico per le malversazioni compiute, ciò che non permette di considerare la sua testimonianza siccome disinteressata, pur tenuto conto che egli non ha indicato il conto dei qui attori quale oggetto di operazioni illecite. Questa testimonianza non è quindi sufficiente per liberare la convenuta dalle sue responsabilità.\n5.2 La convenuta sostiene che gli attori hanno ratificato l'operato della banca, poiché venivano regolarmente informati delle operazioni in corso e dell'andamento degli investimenti quando, a scadenze regolari, si recavano in banca dove esaminavano la situazione del loro conto. Gli attori confermano di essersi recati regolarmente in banca per prendere visione della situazione (cfr. anche doc. V26), ma sostengono che in occasione delle visite venivano loro sottoposte unicamente le distinte degli investimenti, ma non gli estratti del conto, sicché non potevano rendersi conto dell'esistenza delle operazioni contestate.\nTE 5, funzionario della convenuta che si è occupato del conto degli attori dopo il TE 2, afferma in proposito che essi erano al corrente di quello che si faceva sul loro conto (teste TE 5, verbale 21 ottobre 2004). Trattasi di affermazione troppo generica per poterne ricavare delle certezze circa le conoscenze degli attori in merito alle operazioni effettuate sul loro conto. Neppure vi sono agli atti ulteriori elementi dai quali si possa evincere l'estensione della ratifica dell'operato della banca da parte loro. Non v'è infatti alcuna dichiarazione di scarico firmata dagli attori, ma neppure altri documenti da loro firmati dai quali sia possibile determinare quale documentazione sia stata messa a loro disposizione dal TE 2.\nPuò invero lasciar perplessi che per anni gli attori non abbiano ritenuto di dover approfondire la situazione, fidandosi del loro consulente TE 2. Va però detto che essi affermano di non aver mai avuto motivo di dubitare dell'operato prima di venire a conoscenza delle malversazioni da lui compiute. La mancata formalizzazione delle pretese ratifiche delle operazioni e dello scarico per l'operato della banca non permettono però di dare eccessivo rilevo a questa perplessità, tale mancanza potendo anche essere letta in senso sfavorevole alla convenuta.\n5.3 Nel corso del 1996, dopo che erano stati messi al corrente dell'andamento negativo degli investimenti degli anni 1994/1995, in particolare dovute all'evoluzione sfavorevole del mercato, che ha comportato importanti perdite, gli attori - ricorrendo a favori di terzi e mediante costituzione in pegno di una loro proprietà di __________ che hanno poi venduto nel 1996 (doc. Q) - hanno fornito nel giugno del 1995 una garanzia di FF 800'000.- prestata dalla U__________ __________ (doc. P). È quindi da esaminare se, così facendo, essi non abbiano ratificato l'operato della banca.\nRitenuto che la ratifica comporta la rinuncia a un diritto e, per essere valida, è necessario che il rinunciante abbia una conoscenza completa della fattispecie, in assenza di una dichiarazione esplicita si deve essere molto prudenti nell'ammettere siffatta rinuncia. Sarà quindi necessario fondarsi sul principio dell'affidamento per stabilire se un determinato comportamento costituisca - senza equivoco - una ratifica, ritenuto che l'onere della prova ricade sulla parte che lo fa valere (DTF 108 II 102). Ancora una volta è il solo teste TE 2 a affermare che gli attori erano al corrente di tutte le operazioni perché da loro ordinate. La testimonianza di TE 5 non è invece d'ausilio, ritenuto che egli si riferisce alla situazione successiva alla partenza del TE 2 al quale era subentrato.\nA ciò va aggiunto, come già evidenziato al considerando precedente, che non è possibile stabilire quale sia stata la documentazione visionata dagli attori e neppure quali fatti erano stati loro resi noti o comunque fossero a loro conoscenza. Di conseguenza neppure si può ammettere l'esistenza di una valida ratifica da parte degli attori."}