{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-17_2009-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=100858&nX40_KEY=4921852&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eedefad4ee5aecc9a18df0ef8737dc49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.2009 10.2002.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto bancario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:06:05", "Checksum": "7b6158f11da97f9f0e1041d5aaa191e7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.2009 10.2002.17\nRegesto:\nDiritto bancario\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini |\n|\nSegretaria: |\nVerda Chiocchetti, vicecancelliera |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione 20 giugno 2002 da\n|\n|\n1. IS 1 2. IS 2 entrambi rappr. dall' RA 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ncon la quale gli attori chiedono che la banca convenuta sia condannata a pagare loro l'importo di fr. 1'278'120.- (poi ridotto a fr. 1'132.098.- in sede di conclusioni) oltre interessi al 5%, mentre la parte convenuta chiede che la pretesa sia integralmente respinta;\nesperito il dibattimento finale in data 17 dicembre 2007;\nrilevato che entrambe le parti, preso atto che giudice delegato avv. Bruno Cocchi è stato posto al beneficio della pensione, hanno rinunciato a ripetere dibattimento finale;\nConsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. IS 1 e IS 2 sono titolari, presso CV 1, succursale di __________, della relazione bancaria __________ (in precedenza erano titolari della relazione N° __________ aperta nel 1980 e chiusa nel 1992 contestualmente all'apertura del conto dianzi citato). Nel periodo tra il 1992 e il 1998, sul conto degli attori sono state effettuate molteplici operazioni speculative su divise, che hanno portato a ingenti perdite.\nAll'interno dell'istituto bancario la relazione degli attori era dapprima seguita da TE 2. In seguito, dopo che, nel corso del mese di giugno 1998, questi si era autodenunciato al Ministero pubblico per aver compiuto malversazioni sui conti di alcuni clienti, la relazione bancaria è stata seguita da TE 5.\n2. Con la petizione che ci occupa gli attori rimproverano alla banca di aver effettuato senza autorizzazione operazioni speculative su divise negli anni 1992-1997 sul loro conto, causando perdite di complessivi fr. 1'228'120.74.\nLa banca convenuta nega ogni e qualsiasi responsabilità, adducendo che d'un canto essa non era incaricata della gestione del conto, e dall'altro che le operazioni sono sempre state fatte su precise istruzioni dei clienti, i quali seguivano costantemente l'andamento degli investimenti e quindi erano al corrente della situazione.\n3. Nella presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito alla competenza territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare della scrivente Camera, stante il foro pattuito con la sottoscrizione delle condizioni generali di apertura del conto (art. 14, doc. E2) e l'adempimento delle condizioni formali (art. 302 CPC) per la promozione della causa direttamente in appello. La petizione va così dichiarata ammissibile. Pacifica è pure l'applicazione del diritto svizzero, per l'esplicita scelta delle parti (art. 14 delle condizioni generali, doc. E2; art. 17 Convenzione di Lugano).\n4. Il conto corrente/deposito aperto dagli attori presso la convenuta ha natura mista, poiché vi si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di deposito, di prestito e di mandato. La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno pertanto rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di simili accordi, ritenendo che quest'ultima dipendesse in definitiva dalle particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann, Berner Kommentar, N. 429 ad art. 398 CO). Per quanto riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi che si rifanno al mandato (Fellmann, op. cit., N. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, p. 116, ritiene che le norme relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286) e ciò anche nel caso in cui la banca non sia al beneficio di un contratto di gestione (II CCA 1° dicembre 1997 inc. n. 12.97.47, 25 luglio 2005 inc. n. 12.2004.94, 5 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.150). Ne discende in ogni caso che la presente fattispecie può di principio essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann, op. cit., ibidem; II CCA 21 febbraio 2001 inc. n. 10.1998.22, 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94 in NRCP 2003 p. 249, 6 aprile 2004 inc. n. 10.2001.16 in NRCP 2004 p. 293, 9 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.45).\n5. Gli attori rimproverano alla convenuta di aver eseguito numerose operazioni speculative su divise senza che essi ne avessero dato l'ordine. Trattasi di:\n- 51 operazioni su 52 eseguite nel 1992, con una perdita di fr.\n12'957.10 e 62'040.-\n- 10 operazioni su 40 nel 1993 con un utile di fr. 20'329.74\n- 1 operazione su 46 nel 1994 con una perdita di fr. 76'363.-\n- 10 operazioni su 18 nel 1995 con una perdita di fr. 351'238.-\n- 6 operazioni su 6 nel 1996, con un utile di fr. 34'264.52\n- 7 operazioni su 23 nel 1997, con una perdita di fr. 30'905.35\n- 9 operazioni su 24 nel 1998, con un utile di fr. 60'971.26\nComplessivamente, le operazioni irregolari avrebbe causato una perdita di fr. 417'938.88.\nIn considerazione del fatto che in assenza di un mandato di gestione la banca non è autorizzata a operare autonomamente sui conti dei clienti, spetta alla convenuta, la quale afferma di aver eseguito tutte le operazioni su istruzione del cliente, dimostrare che le operazioni controverse sono state ordinate dagli attori."}