d LCSl, l'istante non ne ha minimamente sostanziato i presupposti, limitandosi ad affermare che il comportamento della convenuta sarebbe atto a creare confusione con i prodotti propri. A fronte tuttavia della complessità della fattispecie, la tesi avrebbe richiesto una motivazione maggiore. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamate la LTG e la TOA decreta: 1. L'istanza di provvedimenti provvisionali 21 maggio 2002 di __________ (UK) Ltd. è respinta. 2. Le spese della presente procedura e la tassa di giustizia in complessivi fr. 1'000.--, anticipati dall'istante in misura di fr. 400.--, restano interamente a suo carico.