conseguendone che, si dovesse escludere -almeno in questo stadio della controversia- la confondibilità dei due segni, verrebbe meno l'applicabilità della norma menzionata. Concretamente e al di là dei riconosciuti criteri di giudizio, il problema è di tutta evidenza, tenuto conto del fatto che il marchio apposto sui prodotti di entrambe le parti pacificamente corrisponde (a prescindere dall'eventuale aggiunta della figura __________ di cui si dirà nel seguito) a quello depositato da __________ (doc. _), connotato da una determinata rappresentazione grafica. Marchio che la convenuta considera diverso da quello solo verbale di cui è titolare l'istante e con lo stesso non confondibile: